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Ordine
del Giorno
L'attivo delle elette e degli eletti RSU della CGIL FP Roma Nord
riunitosi in data 26 marzo 2012, esprime il netto dissenso in merito
alla riforma del mondo del lavoro in generale e dell'art. 18 L. 300/70
in particolare.
In
una fase di profonda crisi economica, l'obiettivo di uno stato dovrebbe
essere quello della creazione di posti di lavoro, mentre nel caso del
governo Monti, è quello della libertà di licenziare, dell'aumento
selvaggio della flessibilità e dello smantellamento di quel poco che è
rimasto del sistema di protezione sociale.
L'attivo
delle elette e degli eletti RSU della CGIL FP Roma Nord impegna la
segreteria del comprensorio a promuovere iniziative quali assemblee,
volantinaggi, presidi, ecc., nei quali venga data voce al legittimo
sdegno delle lavoratrici e dei lavoratori rispetto a questa riforma.
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La
sentenza del
22 marzo 2012
del Tribunale di Civitavecchia condanna la cooperativa sociale Proximus,
aderente al Consorzio Valcomino, per la violazione dell’art.28 della
Legge 300\70.
Tutta la vicenda nasce dal passaggio di appalto nell’asilo nido
comunale di Anguillara Sabazia e, come recita il CCNL delle Cooperative
Sociali all’art.
37, in
fase di cambio di appalto, su richiesta, vanno convocate le
organizzazioni sindacali.
Nonostante le richieste della CGIL FP Roma Nord non siamo stati chiamati
per discutere il passaggio ed, inoltre, le condizioni contrattuali del
personale sono state modificate al ribasso in quella sede.
La CGIL
ha tentato, per lungo tempo, di convincere la cooperativa subentrante ad
incontrarci, abbiamo cercato continuamente un dialogo, un tavolo di
trattativa, arrivando anche a presidiare la sede della cooperativa,
nonostante questa si trovasse a circa
80 km
dal luogo di lavoro, oppure provando ad incontrarli in situazioni
inusuali per una trattativa, così come si può leggere sul dispositivo
della sentenza.
Nonostante tutto questo non siamo riusciti ad ottenere di ricontrattare
le condizioni contrattuali del personale e quindi siamo ricorsi al
Tribunale che ha emesso la sentenza.
Questa rappresenta, a nostro avviso, la fine di un equivoco in merito
alla cooperazione sociale.
La sentenza e tutto lo svolgimento della vicenda, ci dimostra che queste
aziende non rappresentano niente altro che un tipico datore di lavoro
del settore privato e non una realtà sociale sensibile alle condizioni
di lavoro e di vita dei propri associati, ci troviamo di fronte, cioè,
ad una comune azienda privata, che fa del profitto il suo unico
scopo.
Il Giudice con questa decisione afferma, infatti, che non ci possono
essere aree del mondo del lavoro, nelle quali si possa derogare dal CCNL
e l’ambito della cooperazione sociale non può sfuggire a tutto
questo.
Alla luce di questa vicenda e
delle strategie della nostra organizzazione in questo settore,
possiamo affermare che
la CGIL
condurrà la propria azione e la propria iniziativa su questo cammino
dove si identificano le cooperative sociali come ordinarie imprese
private che siedono di fronte a noi nel tavolo della trattativa e
rappresentano interessi diversi da quelli che noi rappresentiamo.
p.
la segreteria della CGIL FP Rm Nord
Antonio Amantini
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