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STATUTO
Federazione Lavoratori Funzione Pubblica Cgil
Approvato
all’unanimità dal Comitato Direttivo FP CGIL il 13 dicembre 2004 in
seguito alle indicazione formulate dal Collegio Statutario Nazionale
CGIL alla luce del XIV Congresso CGIL secondo le procedure previste
dall’art.11 dello Statuto CGIL ed in virtù delle quali, il Collegio
Statutario Nazionale, ha formulato parere di conformità in data 23
febbraio 2005 con nota Prot. 2005/455 COD.XI/263/58.
TITOLO I
PRINCIPI COSTITUTIVI
TITOLO II
DELLE STRUTTURE E DELLE FORME ORGANIZZATIVE
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TITOLO III
ORGANI DELLA FEDERAZIONE FP CGIL
TITOLO IV
DELL’AMMINISTRAZIONE
TITOLO V
DELLA GIURISDIZIONE INTERNA
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TITOLO I
PRINCIPI COSTITUTIVI
Art.1
Definizione
1. La Federazione
Lavoratori della Funzione Pubblica, d'ora in avanti denominata FP
CGIL, è l'organizzazione della CGIL che promuove la libera
associazione e l'autotutela solidale e collettiva delle lavoratrici e
dei lavoratori che operano nelle pubbliche amministrazioni, nelle
attività e nei servizi inerenti le funzioni pubbliche, gestiti sia in
forma diretta che indiretta, siano essi pubblici che privati.
2. La FP CGIL
organizza e tutela, pertanto, le lavoratrici e i lavoratori dipendenti
o in qualsiasi altra relazione di lavoro, a tempo indeterminato o con
rapporto di lavoro precario, ivi compresi quelli occupati o associati
in cooperative anche autogestite, nonché le disoccupate e i
disoccupati inerenti al medesimo ambito.
3. La FP CGIL si
propone costitutivamente di riaffermare il ruolo dello stato sociale
come fondamento della vita democratica, riformare i suoi istituti,
valorizzare e qualificare il lavoro, promuovere un reale rinnovamento
della pubblica amministrazione per meglio rispondere ai bisogni dei
cittadini anche nel segno della trasparenza e della legalità,
ispirando la propria azione ad una visione confederale.
4. La FP CGIL afferma
il valore dell'unità nazionale e intende contrastare ogni tentazione
secessionista dando rilievo a tutti gli elementi in grado di
rafforzare i rapporti di solidarietà tra le diverse aree territoriali
a partire dal ruolo insostituibile del contratto nazionale di lavoro.
La FP CGIL è impegnata a favorire una trasformazione delle pubbliche
amministrazioni coerente con una riforma federalista dello Stato che
valorizzi tutte le forme e gli strumenti dell'autogoverno locale.
5. L'adesione alla FP
CGIL è volontaria. Essa comporta piena uguaglianza di diritti e di
doveri nel pieno rispetto dell'appartenenza a gruppi etnici,
nazionalità, lingua, fedi religiose, di orientamento sessuale, di
identita’ di genere, culture e formazione politiche, diversità
professionali, sociali e di interessi, nonché l'accettazione dei
principi e delle norme del presente Statuto, in quanto assumono i
valori delle libertà personali, civili, economiche, sociali e
politiche della giustizia sociale quali presupposti fondanti e fini
irrinunciabili di una società democratica.
6. La FP CGIL
aderisce alla Federazione Sindacale Europea dei Servizi Pubblici (FSESP)
affiliata alla Confederazione Europea dei Sindacati (CES).
7. E' affiliata,
inoltre, all'Internazionale dei Servizi Pubblici (ISP).
8. La FP CGIL ha sede
a Roma.
Art.2
Principi fondamentali
1. La FP CGIL basa i propri programmi e le proprie azioni sui dettati
della Costituzione della Repubblica e ne propugna la piena attuazione.
2. Considera la pace
tra i popoli bene supremo dell'umanità.
3. La FP CGIL ispira
la sua azione alla conquista di rapporti internazionali in cui tutti i
popoli vivano insieme nella sicurezza e in pace, impegnati a
preservare durevolmente l'umanità e la natura, liberi di scegliere i
propri destini e di determinare le proprie forme di governo, di trarre
vantaggio dalle proprie risorse, nel quadro di scambi giusti e rivolti
al progresso e allo sviluppo equilibrato tra le diverse aree del
mondo, a partire da un rapporto equilibrato tra i Paesi
industrializzati e quelli del sud del mondo, ad un nuovo ordine
economico, ecologico, culturale e in materia di diritti umani.
4. La FP CGIL
considera la solidarietà attiva tra i lavoratori di tutti i Paesi e le
loro organizzazioni sindacali rappresentative, un fattore decisivo per
la pace, per l'affermazione dei diritti umani, civili e sindacali e
della democrazia politica, economica e sociale, per l'indipendenza
nazionale e la piena tutela dell'identità culturale ed etnica di ogni
popolo.
5. La FP CGIL ispira
a questi indirizzi la propria partecipazione alle attività dell’ ISP,
proponendosi di contribuire alla sua affermazione come autentico
sindacato internazionale, per la promozione, la difesa e il
consolidamento delle organizzazioni sindacali rappresentative in tutto
il mondo e per l'esercizio di un autonomo e indipendente ruolo
sindacale nei confronti dei governi e delle istituzioni politiche,
economiche e finanziarie internazionali.
6. La FP CGIL è,
altresì, impegnata nella costruzione dell'Unione Europea quale
soggetto unitario federale, con una forte dimensione sociale. A questo
fine, la FP CGIL opera per rafforzare l'unità del movimento sindacale
europeo, a partire dalla adozione, da parte della CES e della FSESP,
di funzioni di direzione del movimento sindacale in Europa e,
conseguentemente, opera per la definizione di politiche e di azioni
coordinate nei diversi Paesi, finalizzate alla contrattazione
sindacale sopranazionale in particolare nei servizi pubblici e alla
definizione della legislazione sociale europea, al superamento dei
particolarismi nazionali, alla integrazione europea e al ripudio di
ogni forma di razzismo e di integralismo religioso.
7. La FP-CGIL afferma
il valore della solidarietà in una società senza privilegi e
discriminazioni, in cui sia riconosciuto il diritto al lavoro, alla
salute, alla tutela sociale, il benessere sia equamente distribuito,
la cultura arricchisca la vita di tutte le persone, rimuovendo gli
ostacoli politici, sociali ed economici che impediscono alle donne e
agli uomini native/i e immigrate/i di decidere - su basi di pari
diritti ed opportunità, riconoscendo le differenze - della propria
vita e del proprio lavoro. Promuove nella società, anche attraverso la
contrattazione, una politica di pari opportunità fra donne e uomini e
uniforma il suo ordinamento interno al principio della non
discriminazione fra i sessi.
8. La FP-CGIL tutela,
nelle forme e con le procedure più adeguate, il diritto di tutte le
lavoratrici e i lavoratori a rapporti corretti e imparziali, specie in
riferimento alla eventualità di molestie e ricatti sessuali.
9. La FP-CGIL è un
sindacato di natura programmatica ed è un'organizzazione unitaria e
democratica che considera la propria unità e la democrazia suoi
caratteri fondanti.
10. La stessa
autonomia della FP-CGIL, anch'essa valore primario, trova il suo
fondamento nella capacità di elaborazione programmatica in primo luogo
nei confronti dei datori di lavoro, delle istituzioni e dei partiti e
nel carattere unitario e democratico delle sue regole di vita interna.
11. La FP-CGIL
considera decisivo, per la crescita di qualsiasi società democratica,
il pieno rispetto del principio della libertà sindacale e del
pluralismo che ne consegue. Ciò comporta il rifiuto, in via di
principio, di qualsiasi monopolio dell'azione sindacale, nonché la
verifica del mandato di rappresentanza conferito dalle lavoratrici e
dai lavoratori; pertanto, considera necessario agire perché da tutte
le componenti dell'associazionismo sindacale nel nostro Paese sia
condiviso il principio della costante verifica, democratica e
trasparente, con mezzi adeguati, del consenso dell'insieme dei
lavoratori su cui si esercitano gli effetti della sua azione, in un
sistema giuridico-istituzionale basato sull'efficacia generale degli
accordi sindacali.
12. La FP CGIL
considera l'unità dei lavoratori e la democrazia sindacale - ed in
questo quadro, l'unità delle Confederazioni, a partire dalla
valorizzazione del ruolo delle strutture unitarie nei luoghi di lavoro
- valori ed obiettivi strategici, fattori determinanti di
rafforzamento del potere contrattuale del sindacato e condizione per
la tutela e promozione dei diritti, per la realizzazione degli
obiettivi di eguaglianza e solidarietà sociale, per la difesa
dell'autonomia progettuale e programmatica del sindacato.
13. La FP CGIL è
interessata a sviluppare rapporti positivi con quei settori del
sindacalismo autonomo che guardano esplicitamente ad una idea di
rappresentanza generale delle lavoratrici e dei lavoratori, superando
la tradizionale logica di difesa di interessi corporativi e di gruppo.
14. La FP-CGIL, nel
promuovere l'iniziativa ed il conflitto sindacale, assume la necessità
e l'utilità dell'autoregolamentazione e del coinvolgimento
dell'utenza.
Art. 3
Iscrizione alla Funzione Pubblica
1. L'iscrizione alla FP CGIL avviene mediante domanda alla struttura
congressuale del luogo di lavoro o territoriale, e mediante la
sottoscrizione della delega o corrispettivo atto certificativo. A
tutela dell'organizzazione la domanda di iscrizione viene respinta nei
casi di gravi condanne penali, sino all'espiazione della pena, di
attività o appartenenza ad associazioni con finalità incompatibili con
il presente Statuto (organizzazioni segrete, criminali, logge
massoniche, organizzazioni a carattere fascista o razzista).
2. Questi casi
rappresentano, altresì, causa di interruzione del rapporto associativo
con la FP CGIL.
3. L'iscrizione alla
FP CGIL è attestata dalla tessera e dalle regolarità del versamento
dei contributi sindacali; è periodicamente rinnovata e, comunque, può
essere revocata in qualsiasi momento dall'iscritta/o.
Art. 4
Diritti delle iscritte e degli iscritti
1. Le iscritte e gli iscritti alla FP CGIL hanno uguali diritti.
2. Essi hanno diritto
ad essere riconosciuti, rispettati e valorizzati come persone, senza
discriminazione alcuna e salvaguardando la dignità della persona nei
comportamenti e nel rapporto fra i sessi.
3. Essi hanno diritto
di concorrere alla formazione delle decisioni del sindacato e di
manifestare liberamente il proprio pensiero e il proprio diritto di
critica con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione,
nonché, ferme restando la piena autonomia e le specifiche competenze
decisionali degli organi dirigenti, di esprimere - anche attraverso la
concertazione di iniziative, liberamente manifestate anche attraverso
i normali canali dell'organizzazione - posizioni collettive di
minoranza e di maggioranza, alle quali possa riferirsi la formazione
dei gruppi dirigenti.
4. Ogni iscritta e
ogni iscritto alla FP CGIL ha diritto a concorrere alla formazione
della piattaforma e alla conclusione di ogni vertenza sindacale, che
la/lo riguardi.
5. Le iscritte e gli
iscritti alla FP CGIL hanno diritto alla piena tutela, sia individuale
sia collettiva, dei propri diritti e interessi economici, sociali,
professionali e morali, usufruendo a tal fine anche dei vari servizi
organizzati dalle strutture della FP CGIL.
6. La FP CGIL deve
adottare tutti gli strumenti necessari per garantire il diritto di
partecipazione alla vita complessiva dell'organizzazione delle
iscritte e degli iscritti, attraverso anche la tempestiva ed
esauriente informazione sull'attività del sindacato ai vari livelli e
nei diversi campi di iniziativa.
7. Le iscritte e gli
iscritti hanno diritto ad essere tempestivamente informati di addebiti
mossi al loro operato e alla loro condotta, a ricorrere, in seconda
istanza, contro sentenze della Commissione di garanzia competente e ad
avere garantita la possibilità di far valere le proprie ragioni.
8. Hanno diritto
inoltre ad opporsi legittimamente contro atti e fatti commessi
all'interno dell'organizzazione che considerino contrari ai principi
statutari, anche richiedendo l'attivazione della procedura relativa
alla giurisdizione interna o alla garanzia statutaria.
9. Tutte le iscritte
e gli iscritti sono elettori e possono accedere alla cariche elettive
in condizioni di eguaglianza; il voto è personale, o a mezzo delegati,
eguale e libero.
10. La FP CGIL, nel
rispetto dei diritti generali sanciti nel presente Statuto, e
nell'ambito della propria azione tutela le minoranze linguistiche ed
etniche, riconoscendo specifici diritti alle iscritte e agli iscritti
appartenenti a tali minoranze.
Art. 5
Doveri delle iscritte e degli iscritti
1. Le iscritte e gli iscritti alla FP CGIL partecipano alle attività
dell'organizzazione, ne rendono feconda la vita democratica,
contribuiscono al suo finanziamento attraverso le quote associative e
si attengono alle norme del presente Statuto e a quelle deliberate
dagli organismi dirigenti in applicazione dello Statuto stesso.
2. Le iscritte e gli
iscritti sono chiamati a comportarsi con lealtà nei confronti delle
altre iscritte/iscritti rispettando i valori e le finalità fissati nel
presente Statuto.
3. Qualora assumano
incarichi di direzione sono chiamati a svolgere i loro compiti con
piena coscienza delle responsabilità che ne derivano nei confronti
delle lavoratrici/lavoratori e delle iscritte/iscritti rappresentati,
in modo particolare per quanto riguarda il loro obbligo di difendere
l'unità e l'immagine della FP CGIL nei casi di trattative che si
debbono svolgere per l'intera FP CGIL su un'unica piattaforma, quella
definita dal mandato di cui all'art. 6.
Art. 6
Democrazia Sindacale
1. La FP CGIL ritiene
fondamentale assumere l'esercizio della democrazia di mandato dei
lavoratori nella definizione di tutte le fasi negoziali
dell'iniziativa contrattuale.
2. In particolare la scelta del metodo della consultazione preventiva
e vincolante dei lavoratori, nella quale va privilegiata la modalità
del voto segreto, determina i limiti del mandato alla sottoscrizione
dei contratti collettivi, degli accordi interconfederali e aziendali e
decide sulla conclusione del negoziato che può essere verificata anche
attraverso referendum. Per la vita democratica interna alla FP CGIL,
si rende necessaria far vivere e praticare una precisa e strutturata
democrazia di organizzazione, che preveda la partecipazione
consapevole delle strutture e degli iscritti, assieme ad una
"democrazia della solidarietà", che faccia affermare il valore degli
indirizzi generali, l'unità della rappresentanza del pluralismo
esistente tra i lavoratori e la solidarietà a partire dal vincolo
prioritario dei diritti delle fasce più deboli.
3. La FP CGIL considera conclusa e non più ripetibile l'esperienza
delle correnti o di aggregazioni di natura partitica che surrogano e
limitano la sovranità politico-organizzativa del sindacato, dei suoi
iscritti e delle sue iscritte.
La FP CGIL garantisce e promuove il diritto inalienabile di ogni
iscritto e dirigente a contribuire, individualmente o in maniera
concertata, alla realizzazione e allo sviluppo del programma e
dell'iniziativa della CGIL, nonché alla costituzione dei gruppi
dirigenti, garantendo le relative agibilità attraverso l'esercizio del
diritto di "proposta" (in forma individuale e collettiva).
Il pluralismo politico programmatico della FP CGIL può esprimersi,
inoltre, nella formazione di aree programmatiche legittimate
congressualmente e nella vita democratica della Federazione.
La FP CGIL afferma la propria opzione per un governo unitario della
Federazione al cui processo di costruzione concorrono, con diritto di
proposta, le eventuali aree programmatiche congressuali, acquisendo il
contributo di eventuali aggregazioni costituite nella vita democratica
della Federazione.
Le forme della partecipazione degli iscritti, dei dirigenti e delle
aree programmatiche alla costruzione dei gruppi dirigenti e degli
organismi esecutivi sono regolate da un'apposita deliberazione
regolamentare del Comitato direttivo nazionale della FP CGIL.
4. I cardini su cui poggia la vita democratica della FP CGIL sono:
a) la garanzia della
massima partecipazione, personale o a mezzo di delegati, di ogni
iscritta/iscritto alla FP CGIL, in uguaglianza di diritti con le altre
iscritte/iscritti, alla formazione delle deliberazioni della FP CGIL e
alle decisioni specifiche che li riguardano;
b) l'adozione di regole per la formazione delle decisioni
dell'organizzazione ai vari livelli - prevedendo le materie per le
quali sia necessario lo strumento della consultazione degli iscritti -
e per il rispetto della loro realizzazione, nonché la ricerca di
regole condivise fra le organizzazioni sindacali, per la definizione e
l'approvazione delle piattaforme rivendicative e degli accordi, da
parte dei lavoratori. Comunque, per la FP CGIL, in assenza del mandato
di tutti i lavoratori e le lavoratrici, interessati, è obbligatorio e
vincolante il pronunciamento degli iscritti;
c) la periodicità delle riunioni ordinarie delle assemblee primarie
delle iscritte/iscritti e degli organismi di tutte le strutture,
prevedendo la possibilità di convocazioni straordinarie su richiesta
fino ad un massimo di un decimo delle iscritte/iscritti o di un quarto
dei componenti degli organismi stessi, sulla base dei regolamenti di
cui essi si doteranno;
d) il diritto di dissenso, la tutela delle minoranze, la salvaguardia
della pari dignità delle opinioni a confronto prima della decisione e
in occasione del Congresso;
e) l'unicità dell'organizzazione nella realizzazione delle decisioni
degli organismi dirigenti;
f) la ricerca preliminare di una mediazione tra gli interessi e le
rivendicazioni di un determinato gruppo e gli orientamenti della
maggioranza numerica degli altri lavoratori o, più in generale, la
necessità di rappresentanza dell'insieme degli interessi dei
lavoratori occupati e no, propri di un sindacato generale, facendo
vivere e praticare una democrazia della solidarietà accanto a una
democrazia degli interessi, affinché si affermi, in modo definitivo e
impegnativo nella cultura e nella forza contrattuale della FP CGIL, il
valore della confederalità;
g) la definizione delle prerogative e dei poteri degli organismi che
deve garantire la netta distinzione dei poteri:
- di direzione politica e di regolamentazione della vita interna, in
tutti i suoi molteplici aspetti, a partire da quelli rinviati
esplicitamente dallo Statuto, attribuiti al Comitato direttivo;
- di gestione politica dei mandati ricevuti dal Comitato direttivo, di
rappresentanza legale della FP CGIL e di direzione quotidiana delle
attività, attribuiti al Segretario generale e alla Segreteria;
- di controllo sugli atti delle varie strutture, in riferimento alle
norme statutarie e regolamentari e alle prassi democratiche proprie
della FP CGIL, attribuito al Collegio di verifica;
h) l'affermazione, anche nella formazione degli organismi dirigenti, a
partire dai Comitati degli iscritti fino agli Esecutivi nonché nelle
sostituzioni che negli stessi si rendano necessarie e nella
rappresentanza esterna nazionale e internazionale, di un sindacato di
donne e di uomini - stabilendo che nessuno dei sessi può essere
rappresentato al di sotto del 40 per cento o al di sopra del 60 per
cento e definendo le relative regole applicative - e la
rappresentazione compiuta della complessità della FP CGIL, costituita
dai pluralismi e dalle diversità, come definiti nel presente Statuto,
nonché dalla pluralità di strutture nelle quali si articola e vive la
Federazione, affinché in coerenza con i principi di solidarietà non
siano cancellate o ridotte a presenza simbolica, in base alla pura
consistenza numerica, espressioni vitali della nostra base sociale.
Sulla base di quanto previsto, la norma antidiscriminatoria ha
carattere vincolante per l'intera organizzazione della FP CGIL;
i) la definizione di regole per la selezione dei gruppi dirigenti, per
la loro mobilità, per la durata massima del mandato esecutivo -
stabilendo che essa non possa superare due mandati Congressuali ( e
per non più di otto anni), - per la sostituzione negli incarichi
esecutivi, ispirate a favorire il rinnovamento costante dei gruppi
dirigenti e a meglio utilizzare le esperienze;
j) la definizione di regole per i casi ove non fosse possibile un
governo unitario della struttura; tali regole devono consentire
all'eventuale opposizione di avere sedi e modalità certe di verifica e
controllo dell'operato della maggioranza, nonché la strumentazione
atta a garantire l'agibilità. Il Comitato direttivo nazionale della FP
CGIL stabilirà in termini precisi tali regole con un apposito
regolamento.
5. Al Comitato
direttivo nazionale della CGIL spetta il compito di tradurre in norme
vincolanti, comprensive delle relative sanzioni in caso di non
rispetto delle norme stesse, quanto stabilito nel presente articolo e
di normare, altresì il sistema elettorale, basato sul metodo
proporzionale e con la garanzia che almeno un 3 per cento di
iscritte/iscritti o delegate/delegati possa presentare una lista. Tali
norme devono essere approvate con la maggioranza di 2/3 dei
componenti.
Inoltre, il carattere democratico dell'organizzazione é garantito:
1) dallo svolgimento dei congressi ogni quattro anni, salvo decisioni
degli organismi dirigenti che ne prevedano l'anticipazione e le norme
per l'indizione dei congressi straordinari, e dell'elezione negli
stessi degli organismi dirigenti; le vacanze che si verificassero,
negli organismi dirigenti stessi, tra un congresso e l'altro, possono
essere colmate per cooptazione da parte degli stessi organi direttivi
fino al massimo di un terzo dei loro componenti e per sostituzione
decisa dagli organi direttivi competenti di quei componenti la cui
elezione a detti organi spetta;
2) dall'applicazione, nelle elezioni degli organi direttivi da parte
dei congressi, del voto segreto.
Art. 7
Incompatibilità
1. La FP CGIL ispira il suo comportamento rivendicativo e contrattuale
e le decisioni di ricorrere - quando é necessario - alla pressione
sindacale e allo sciopero, all'obiettivo primario di realizzare la
massima solidarietà fra gli interessi e i diritti delle donne e degli
uomini che lavorano, dei lavoratori italiani e stranieri, e di
salvaguardare la massima unità nell'elaborazione e nell'azione nel
rispetto delle scelte adottate democraticamente dalla Federazione nel
suo insieme. Questo principio di solidarietà contrappone la FP CGIL a
ogni logica di tipo corporativo o aziendalistico. La FP CGIL considera
incompatibile con l'appartenenza alla Federazione iniziative di
singoli o di gruppi, i quali, mentre ribadiscono la loro adesione
formale alla FP CGIL, promuovono la costituzione di organizzazioni
parasindacali, in competizione con la rappresentatività alla quale
tende la FP CGIL, ovvero promuovono azioni organizzate che, di fronte
alle controparti del sindacato, rompono l'unità della FP-CGIL come
soggetto contrattuale.
2. L'adesione alla FP
CGIL è incompatibile con l'appartenenza ad altre associazioni,
comunque denominate, che perseguano obiettivi e svolgano ruoli e
funzioni sindacali mentre non lo è con associazioni professionali che
non svolgano tale ruolo, ovvero per le quali il Comitato direttivo
della Federazione nazionale preveda espressamente la doppia
affiliazione e vengano definiti patti di unità d'azione e/o
convenzioni per regolare, nella salvaguardia della reciproca
autonomia, le modalità di partecipazione alle diverse fasi negoziali.
3. L'adesione alla FP
CGIL é altresì incompatibile con l'appartenenza ad organizzazioni
segrete, criminali, logge massoniche, organizzazioni a carattere
fascista e razzista.
4. L'autonomia della
FP CGIL si realizza anche fissando le seguenti incompatibilità con
cariche elettive dell'organizzazione ai vari livelli:
• appartenenza a
Consigli di amministrazione di associazioni imprenditoriali, di
istituti ed enti pubblici, di ogni tipo, società (ad esclusione di
quelli di società promosse dalla CGIL) e organi di gestione in genere;
eventuali deroghe, che comunque non possono riguardare enti e società
su cui afferisce un intervento contrattuale della FP-CGIL, riferite a
cooperative di assistenza, volontariato, servizi sociali e di
abitazione, società no profit devono essere preventivamente
autorizzate dalla Federazione nazionale della FP CGIL; in assenza di
tale autorizzazione scatta automaticamente l'incompatibilità;
• appartenenza a
organi direttivi di partiti e di altre formazioni politiche, che non
siamo di emanazione congressuale, nonché di organi esecutivi degli
stessi;
• qualità di
componenti delle assemblee elettive dell' Unione Europea e quelle
dello Stato italiano ai diversi livelli istituzionali; la candidatura
a tali assemblee comporta l'automatica decadenza da ogni incarico
esecutivo e la sospensione dagli organi direttivi di emanazione
congressuale;
• assunzione di
incarichi di governo o di gabinetto ai vari livelli istituzionali; l'
incompatibilità scatta dall'accettazione dell'indicazione a far parte
di un esecutivo anche se precedente all'appuntamento elettorale.
5. Trascorsi sei mesi
dal cessare delle condizioni che danno luogo a incompatibilità,
l'iscritto sospeso rientra automaticamente negli organismi direttivi
di cui faceva parte.
6. Analogamente, si
prevede che l'iscritta/iscritto che provenga da esperienze politiche
di natura esecutiva o da assemblee elettive, non possa far parte di
organismi elettivi o ricoprire incarichi di natura esecutiva, prima
che sia trascorso un periodo di sei mesi.
7. Da' luogo a
incompatibilità anche l'assunzione di incarico di difensore civico.
8. A livello di posto
di lavoro, per cariche di direzione si intende l'appartenenza agli
esecutivi; l'incompatibilità con l'appartenenza ad assemblee elettive
di circoscrizione o di comune o con cariche di governo locale é
limitata al territorio amministrativo del comune in cui é collocato il
luogo di lavoro.
9. L'appartenenza ad
organi esecutivi della FP-CGIL a qualsiasi livello é inoltre
incompatibile con la qualità di componente di commissioni per il
personale, commissioni concorsuali, commissioni sussidi e simili.
10. La FP CGIL
ritiene che la funzione di direzione a tempo pieno ed indeterminato
sia incompatibile con la partecipazione a concorsi nei settori
pubblici o corrispondenti forme nei settori privati nell'ambito
dell'esercizio di rappresentanza. Sono ovviamente esclusi i casi di
ristrutturazione, soppressione dell'ente o del posto di lavoro ed i
processi collettivi di reinquadramento conseguenti a norma
contrattuale o di legge.
11. E' responsabilità
della Segreteria di riferimento garantire la corretta attuazione delle
norme sulle incompatibilità. A fronte di eventuali inosservanze, la
Segreteria della struttura interessata risponde della violazione
statutaria.
12. Ogni eventuale
problema applicativo che dovesse sorgere sulle incompatibilità sarà
valutato dal Comitato direttivo nazionale della FP-CGIL. Le decadenze
previste dal presente articolo sono automatiche.
TITOLO II
DELLE STRUTTURE E DELLE FORME ORGANIZZATIVE
Art. 8
Struttura organizzativa
1. La struttura organizzativa della FP CGIL, in ogni suo assestamento
e specifica attuazione, deve costantemente mirare a promuovere la più
attiva partecipazione degli iscritti e delle iscritte, dei lavoratori
e delle lavoratrici e il più efficace impegno verso l'unità sindacale.
2. Nel luoghi di
lavoro e nel territorio la FP CGIL identifica nell'Assemblea degli
iscritti e delle iscritte la propria rappresentanza di base e la prima
istanza congressuale.
3. L'Assemblea elegge
il Comitato degli iscritti e delle iscritte, nonché le delegate e i
delegati ai congressi delle istanze superiori.
4. La FP CGIL si
articola nelle seguenti strutture per la generalità dei lavoratori a
tempo indeterminato o precario:
• i Comitati degli
iscritti e delle iscritte del posto di lavoro e/o interaziendali,
• le Federazioni
territoriali o metropolitane della FP-CGIL;
• le Federazioni
regionali della FP CGIL;
• la Federazione
nazionale FP CGIL.
5. La direzione e la
responsabilità delle politiche generali rivendicative e contrattuali
sono di competenza degli organismi statutari deliberanti ed esecutivi
della FP CGIL. Questi, a tal fine, si avvalgono del contributo di
elaborazione di coordinamenti di comparto, ivi compresi quelli delle
specifiche aree contrattuali della dirigenza, di coordinamenti di
ente, di dipartimenti, delle articolazioni organizzative dei medici,
che rappresentano articolazioni funzionali delle Federazioni.
6. Il Comitato
direttivo nazionale della FP CGIL ne stabilirà con specifica
deliberazione le modalità di composizione e funzionamento in modo da
garantirne il costante coinvolgimento.
7. La FP CGIL
favorisce ad ogni livello le forme di aggregazione che le donne
autonomamente si scelgono, garantendone la concreta agibilità
politica.
8. La FP CGIL è
impegnata a promuovere la valorizzazione ad ogni livello della
presenza ed il ruolo dei quadri femminili, e a realizzare il
coinvolgimento attivo delle donne nelle proprie elaborazioni.
Art.9
Comitati degli iscritti e delle iscritte e rappresentanze sindacali
unitarie
1. I Comitati degli iscritti e delle iscritte, d'ora in avanti
denominati CdI, costituiscono la struttura organizzativa di base della
FP CGIL; essi sono sede di elaborazione, discussione e verifica delle
scelte della FP CGIL nonché sede di direzione e decisione in merito a
posizioni, proposte ed iniziative sulle materie di loro competenza.
2. I CdI favoriscono
la partecipazione degli iscritti e delle iscritte alla vita
dell'organizzazione e promuovono il tesseramento ed il proselitismo
alla FP CGIL.
3. I CdI sono
titolari di poteri contrattuali solo ove non sia costituita una
rappresentanza sindacale unitaria.
4. Non esiste
incompatibilità tra essere componente di CdI ed essere componente di
rappresentanza sindacale unitaria.
5. I CdI sono eletti
in occasione del Congresso della FP CGIL o in occasione dell'Assemblea
straordinaria degli iscritti.
6. Il CdI ha diritto
ad utilizzare le strutture e le risorse della FP CGIL. In tal senso i
bilanci delle strutture di riferimento della FP CGIL dovranno
prevedere di destinare risorse adeguate per l'attività dei CdI e,
comunque, in una misura non inferiore al 3%.
7. Al fine di rendere
pienamente partecipi alla vita della federazione i CdI, e per
informare e discutere sulle decisioni più rilevanti assunte dagli
organismi dirigenti, si istituisce l'assemblea territoriale dei CdI, o
dei loro rappresentanti (le modalità di funzionamento dovranno essere
definite con deliberazioni dei Comitati direttivi di riferimento) che
può riunirsi in forma plenaria o di comparto.
8. Si rinvia ad
apposita deliberazione del Comitato direttivo nazionale della FP CGIL
per l'applicazione del regolamento CGIL dei CdI.
9. La FP CGIL
riconosce le rappresentanze sindacali unitarie nei luoghi di lavoro,
d'ora in avanti denominate RSU, quali soggetti titolari di poteri
contrattuali nell'ambito di loro competenza e ne promuove l'elezione,
affermando la propria opzione per il voto segreto e il metodo
proporzionale e impegnandosi al periodico rinnovo con esclusione della
prorogabilità.
10. La FP CGIL
individua la necessità di definire le proprie candidature tra iscritti
e iscritte nonché, eventualmente, tra dipendenti non iscritti e non
iscritte, attraverso consultazioni primarie, garantendo l'applicazione
della norma antidiscriminatoria.
Art. 10
Federazione territoriale o metropolitana
1. E' livello congressuale, titolare della direzione politica e della
contrattazione del territorio o dell'area metropolitana ed è dotata
nel suo ambito di autonomia finanziaria e amministrativa.
2. Elabora e coordina
le linee di politica generale, rivendicativa e contrattuale del
territorio.
3. Cura la formazione
dei quadri e garantisce la circolazione dell'informazione.
4. Definisce ed attua
le politiche rivendicative aziendali e territoriali in concorso con le
RSU e, ove non elette, con i CdI nel quadro delle scelte politiche
generali e cogliendo la specificità dell'area rappresentata.
Art. 11
Federazione regionale
1. E' la struttura primaria di direzione politica sul territorio
regionale, é livello congressuale ed é dotata nel suo ambito di
autonomia finanziaria e amministrativa.
2. Essa é titolare
della contrattazione per tutti gli ambiti di cui il livello regionale
é competente.
Ha il compito di :
• coordinare
l'iniziativa generale e contrattuale dei livelli territoriali;
• raccordare le
scelte e le politiche nazionali con la loro traduzione ed attuazione a
livello territoriale;
• concorrere a
determinare con le strutture territoriali la politica e la formazione
dei quadri;
• garantire la
circolazione dell'informazione;
• definire gli ambiti
territoriali delle federazioni all'interno della regione.
3. Il livello
regionale e l'area metropolitana (o il livello territoriale
maggiormente significativo) si possono integrare organicamente e
funzionalmente, a livello organizzativo e/o politico, sulla base di
una decisione assunta dagli organismi dirigenti di dette strutture, in
concerto con la Federazione nazionale.
4. L'eventuale
unificazione strutturale delle due istanze deve essere sancita dai
rispettivi congressi.
Art. 12
Federazione nazionale
1. La Federazione nazionale della FP-CGIL è centro regolatore, istanza
congressuale, dotata di autonomia finanziaria, e decide sulla
definizione delle proprie strutture, di concerto con gli altri centri
regolatori della CGIL.
2. Inoltre essa
interviene in generale sull'insieme della politica organizzativa ai
vari livelli; sull'insediamento della FP-CGIL. nei luoghi di lavoro e
nel territorio; sulla promozione della politica dei quadri e della
loro formazione permanente partendo dalla valorizzazione dei luoghi di
lavoro; sulla distribuzione delle risorse finanziarie ai vari livelli,
in relazione al modello organizzativo previsto nel presente Statuto e
alle decisioni del Comitato direttivo della CGIL; sul regolamento dei
trattamenti degli apparati, in accordo con le decisioni del Comitato
direttivo della CGIL.
3. Essa ha,
prioritariamente, la funzione di:
• stipulare i
contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché di intervenire su
tutte le questioni inerenti al rapporto di lavoro dei lavoratori e
delle lavoratrici dei settori rappresentati;
• definire le linee
di intervento sulle politiche pubbliche, in raccordo con il livello
confederale in particolare per quanto attiene ai temi della riforma
delle Pubbliche Amministrazioni, dei servizi e dello Stato Sociale;
• coordinare e
sovrintendere alla gestione delle politiche sindacali inerenti le
aziende, gli enti e i ministeri nazionali;
• coordinare le
politiche rivendicative decentrate, nonché le scelte di politica
organizzativa e finanziaria;
• definire le
politiche organizzative, dei quadri, della formazione e
dell'informazione.
4. Nell'ambito
dell'autonomia delle strutture e del diritto delle donne all'autorganizzazione
viene individuata, a livello nazionale, una sede di relazione e
confronto delle donne e delle esperienze esistenti al fine di
promuovere l'iniziativa politica delle donne della FP-CGIL.
Art. 13
Partecipazione alla Federazione di 2° livello Formazione e Ricerca
1. La FP CGIL
partecipa alla Federazione Formazione e Ricerca, in quanto Federazione
di 2° livello i cui soggetti costitutivi sono la CGIL confederale, il
Sindacato nazionale Scuola, il Sindacato nazionale Università e
Ricerca e la FP CGIL.
2. La FP CGIL partecipa alle scelte politiche della Federazione
Formazione e Ricerca, a livello nazionale e a livello regionale e di
area metropolitana, garantendo la presenza di propri/e rappresentanti
negli organismi dirigenti (Comitato direttivo e Segreteria) ai due
livelli territoriali previsti.
3. Le proposte di candidatura di compagni/e per gli organismi
direttivi della Federazione di 2° livello compete agli organi
deliberanti della FP CGIL di livello corrispondente.
4. Le proposte di candidatura di compagni/e per gli organismi
esecutivi della Federazione di 2° livello competono all'organo
esecutivo della FP CGIL di livello corrispondente.
5. La FP CGIL garantisce il proprio sostegno organizzativo e
finanziario alla Federazione Formazione e Ricerca con le modalità
definite di concerto con le strutture della Federazione stessa e di
CGIL, Sindacato nazionale Scuola e Sindacato nazionale Università e
Ricerca.
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TITOLO III
ORGANI DELLA FEDERAZIONE FP CGIL
Art. 14
Organi della Federazione
a. Sono organi deliberanti:
• il Congresso;
• il Comitato
direttivo.
b. E' organo
esecutivo:
• la Segreteria.
c. E' organo di
indirizzo programmatico:
• l'Assemblea
nazionale dei quadri e delegati;
d. Sono organi di
controllo amministrativo:
• il Collegio dei
sindaci;
• gli Ispettori.
e. E' organo di
garanzia statutario:
• il Collegio di
verifica.
Art. 15
Il Congresso
1. Il Congresso è il
massimo organo deliberante della FP CGIL. Esso viene convocato ogni
quattro anni e ogni qualvolta la sua convocazione sia deliberata dal
Comitato direttivo o richiesta da almeno un decimo delle
iscritte/iscritti.
2. Il Comitato
direttivo deciderà, con la maggioranza dei 3/4 dei componenti un
apposito regolamento per lo svolgimento dei congressi garantendo
l'attuazione dei principi di cui all'art. 6 del presente Statuto e le
normative vincolanti, deliberate dal Comitato direttivo stesso, in
applicazione del medesimo articolo dello Statuto.
3. Nelle assemblee di
base il dibattito è aperto a tutte le lavoratrici/lavoratori, mentre
la possibilità di votare e di essere elette/i è riservata alle
iscritte/iscritti nella modalità previste dal Regolamento
congressuale.
4. Le norme per
l'organizzazione dei congressi ai vari livelli e per l'elezione dei
delegati ai congressi nei successivi gradi sono di competenza, nel
rispetto di quanto previsto nel comma 2 del presente articolo, del
massimo organo deliberante dell'istanza per la quale è indetto il
Congresso, tale organo deve anche stabilire il rapporto tra numero di
iscritte/iscritti e numero delle delegate/i da eleggere. I congressi
straordinari ai vari livelli della FP CGIL sono convocati secondo
quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo e ad essi si
applica il regolamento di cui al comma 2.
5. Compiti del
Congresso della FP CGIL sono:
1) definire gli orientamenti generali della FP CGIL validi per tutte
le sue strutture;
2) eleggere il Comitato direttivo;
3) eleggere il Collegio dei sindaci;
4) eleggere il Collegio di verifica.
Al Congresso compete deliberare sulla modifica dello Statuto, sulle
affiliazioni alle organizzazioni internazionali o sulla revoca delle
stesse, sullo scioglimento della FP CGIL. Tali decisioni saranno
valide solo se prese a maggioranza qualificata dei 3/4 dei voti
rappresentati.
6. Fra un congresso e
l'altro il potere di deliberazione sulle affiliazioni o sulla revoca
delle stesse è affidato al Comitato direttivo nazionale, che
delibererà con la maggioranza dei 3/4 dei componenti.
7. Il Congresso
delibera sull'ordine dei propri lavori e verifica i poteri dei
delegati.
Art. 16
Il Comitato direttivo
1. Il Comitato
direttivo è il massimo organo deliberante della FP CGIL tra un
Congresso e l'altro. Ad esso sono affidati i compiti di dirigere la
Federazione nell'ambito degli orientamenti decisi dal Congresso, di
impostare le iniziative di portata generale, di verificare il
complesso dell'attività sindacale, di assicurare il necessario
coordinamento delle strutture in cui la FP CGIL si articola, di
provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria del Congresso
della categoria.
2. Ad esso è
affidato, altresì, il compito di deliberare in apposite sessioni sulle
materie rinviate dall’articolo 6 del presente statuto e sulle modalità
di applicazione del regolamento del personale; sulle percentuali di
riparto della canalizzazione relativamente a quelle di spettanza della
Categoria, di applicazione di regole amministrative in conformità alla
Legge 460 del 1997; di regole relative alla vita interna, ai
comportamenti dei gruppi dirigenti, al funzionamento degli organi
statutari; di definizione di strutture di rappresentanza.
3. Ognuna di queste
deliberazioni deve contenere le sanzioni in caso di mancato rispetto
delle stesse. In materia amministrativa tali sanzioni possono arrivare
fino all'interruzione del rapporto di lavoro, o alla cessazione
dell'aspettativa o del distacco sindacale.
4. Il Comitato
Direttivo, entro il mese di dicembre di ogni anno approva il bilancio
preventivo, presentato dalla Segreteria, riferito all’esercizio
dell’anno successivo; entro il 30 aprile di ogni anno approva il
bilancio consuntivo relativo all’esercizio dell’anno precedente.
5. Il Comitato
direttivo nazionale della FP CGIL, qualora un organo direttivo od
esecutivo della FP CGIL assuma e confermi posizioni e comportamenti
che siano incompatibili con l'appartenenza alla CGIL e alla FP CGIL,
perché in contrasto con i principi fondamentali dello Statuto CGIL e
dello Statuto FP CGIL, con le norme amministrative, compresi i
ripetuti e immotivati deficit di bilancio, o perché rendono
impossibile la corretta direzione della struttura, al punto di ledere
l'immagine della FP CGIL, può decidere, in casi eccezionali e con
maggioranza dei 3/4 dei suoi componenti, la nomina di due o più
delegati con funzioni di verifica e di istruttoria ai fini degli
adempimenti di cui al paragrafo successivo. Nella delibera del
Comitato direttivo nazionale della FP-CGIL dovranno essere indicate le
motivazioni del provvedimento nonché il contenuto e la durata del
mandato che, comunque, non potrà superare i sei mesi. Entro i sei
mesi, qualora non siano in toto o in parte risolte le violazioni e/o
irregolarità che hanno determinato la nomina, i delegati di cui al
paragrafo precedente relazioneranno al Comitato direttivo nazionale
della FP CGIL che deciderà se proporre al Comitato direttivo nazionale
della CGIL la procedura prevista dall’art.16 dello Statuto CGIL.
6. Il Comitato
direttivo della FP CGIL é eletto dal Congresso che fissa il numero dei
suoi componenti. Le vacanze che si verificassero tra un Congresso e
l'altro, possono essere colmate per cooptazione da parte dello stesso
organo direttivo, fino al massimo di un terzo dei suoi componenti, e
per sostituzione decisa dal Direttivo medesimo. Qualora ricorra una
motivata necessità politica di allargamento del gruppo dirigente le
cooptazioni possono essere decise fino ad un massimo di un decimo del
numero fissato dal Congresso.
7. Il Comitato
direttivo provvede alla sostituzione di componenti dimissionari o
decaduti, del Collegio di verifica, del Collegio dei sindaci, nelle
forme previste dal presente Statuto.
8. Il Comitato
direttivo si doterà di un regolamento atto a garantirne il corretto
funzionamento ed eleggerà un Presidente o una Presidenza.
9. Il Comitato
direttivo è convocato dalla Presidenza, su preciso ordine del giorno,
in accordo con la Segreteria, almeno una volta a trimestre e ogni
qualvolta la sua convocazione sia richiesta secondo le modalità
previste dal Regolamento.
10. Ogni componente
del Comitato direttivo ha il diritto di partecipare a qualsiasi
Congresso o riunione della FP CGIL e di prendervi parola.
11. Il Comitato
direttivo elegge il Segretario generale e la Segreteria.
12. Elegge, inoltre,
gli Ispettori nazionali.
13. Il Comitato
direttivo può decidere l'elezione di un organismo con funzioni di
direzione operativa, fissandone compiti e poteri.
14. Il Comitato
direttivo può convocare Assemblee con funzioni di indirizzo politico
(Conferenza di organizzazione, di programma, delle lavoratrici, ecc.)
fissandone i criteri e le modalità di composizione e di
partecipazione.
15. Il Comitato
direttivo delibera sulle modalità e forme di rapporto con
l'associazionismo democratico e sulla doppia affiliazione con
associazioni professionali.
16. Le decisioni del
Comitato direttivo sono assunte a maggioranza semplice dei votanti,
fatte salve le normative per le quali è prevista dal presente Statuto
la maggioranza qualificata.
Art. 17
La Segreteria
1. La Segreteria è l'organo che attua le decisioni del Comitato
direttivo e assicura la gestione continuativa della FP CGIL. Risponde
della propria attività al Comitato direttivo stesso. La Segreteria
funziona e decide collegialmente e si riunisce su convocazione del
Segretario generale o su richiesta di un quarto dei suoi componenti.
2. Ogni componente
della Segreteria - sulla base dell'incarico operativo affidatogli
dalla stessa, su proposta del Segretario generale - risponde del suo
operato all'organo esecutivo. La Segreteria, su proposta del
Segretario generale, può revocare, motivatamente, l'incarico
operativo. Dell'incarico affidato ai singoli componenti o della revoca
dello stesso, deve essere data comunicazione tempestiva al Comitato
direttivo in un'apposita riunione.
3. Su proposta del
Segretario generale la Segreteria nazionale può nominare il
Vice-Segretario con funzioni vicarie.
4. La Segreteria si
doterà di un regolamento di funzionamento che normerà anche il proprio
processo decisionale.
5. La Segreteria
assicura altresì la direzione quotidiana della Federazione nazionale e
mantiene un contatto permanente con la CGIL e le altre Federazioni di
categoria e con le FP CGIL regionali, territoriali e metropolitane,
nonché tutte le interlocuzioni politiche e sindacali esterne.
6. Essa delibera su
tutte le questioni che rivestono carattere di urgenza.
7. La Segreteria
provvede all'organizzazione e al funzionamento dei dipartimenti,
comparti e coordinamenti della FP CGIL, sulla base della deliberazione
di cui all'art. 8, c. 6, ne coordina l'attività nei vari campi, nomina
i funzionari nazionali dandone comunicazione al Comitato direttivo, i
collaboratori tecnici, presenta al Comitato direttivo, per
l'approvazione, i bilanci della Federazione.
8. La rappresentanza
legale della FP CGIL di fronte a terzi e in giudizio è attribuita:
a. al Segretario
generale, per tutte le materie ad eccezione di quelle previste al
punto successivo;
b. ad altra persona,
nominata con formale delibera dalla Segreteria nazionale, per tutti i
negozi giuridici di carattere amministrativo, fiscale, previdenziale,
finanziario e della sicurezza del lavoro; con analoga delibera la
Segreteria nazionale FP CGIL può revocare in qualsiasi momento e senza
preavviso tale nomina, provvedendo contestualmente alla
formalizzazione di una nuova nomina, di tali delibere viene
formalmente informato il Comitato direttivo.
c. In caso di
impedimento o di assenza, la rappresentanza di cui al punto a) è
affidata al Vice Segretario o, in assenza o per impedimenti di questi,
ad altro componente della Segreteria.
Art. 18
L'Assemblea nazionale dei quadri e dei delegati
1. L'Assemblea nazionale dei quadri e dei delegati della FP CGIL è
costituita come momento di rappresentanza e confronto sulle scelte
politiche fondamentali della CGIL e della FP CGIL.
2. Essa è composta,
dalla platea congressuale integrata nella misura del 50% da CdI e
componenti FP CGIL nelle RSU e ha durata compresa tra un Congresso e
l'altro. Nel caso di sostituzione dei componenti dimissionari o
decaduti, viene integrata sulla base dei criteri di composizione della
platea congressuale stessa.
3. Essa viene
convocata dal Comitato direttivo nazionale, di norma annualmente o,
comunque, nei momenti più rilevanti della vita della FP CGIL e della
CGIL.
Art. 19
Il Collegio dei sindaci
1. Il Collegio dei sindaci revisori è l'organo di controllo
dell'attività amministrativa della FP CGIL. Esso è composto da tre
componenti effettivi e due supplenti, eletti a voto palese dal
Congresso di categoria.
2. Nel caso in cui,
per effetto di diminuzioni o decadenze di componenti il Collegio, il
numero di supplenti si riducesse a uno, il Comitato direttivo può
provvedere a sostituzioni.
3. Per i Collegi dei
sindaci, i componenti eletti a farne parte, tenuto conto della
delicatezza dei compiti e delle funzioni a cui vengono chiamati,
devono rispondere a requisiti di specifica competenza, serietà e
esperienza e non devono avere responsabilità amministrative dirette
nell'ambito dell'organizzazione.
4. Il Collegio dei
sindaci accompagna con una propria relazione il bilancio della FP
CGIL, controlla periodicamente l'andamento amministrativo e verifica
la regolarità delle scritture e dei documenti contabili.
5. Il Collegio dei
sindaci presenta al Congresso FP CGIL una relazione complessiva sui
bilanci per il periodo intercorrente dal Congresso precedente.
6. Il Collegio elegge
nel proprio seno una Presidenza cui spetterà la responsabilità della
convocazione e del funzionamento del Collegio stesso.
7. I componenti
effettivi e supplenti del Collegio dei sindaci revisori partecipano
alle riunioni del Comitato direttivo nazionale senza diritto di voto.
Art. 20
Gli Ispettori
1. Gli Ispettori sono scelti fra iscritte e iscritti della FP CGIL che
avendo i requisiti di competenza necessari, non ricoprono incarichi o
funzioni di direzione politica o di carattere amministrativo.
2. Gli Ispettori sono
vincolati al massimo di riservatezza, (sia) nella fase istruttoria sia
a indagine conclusa. La violazione di tale comportamento determina una
immediata verifica del Comitato direttivo.
3. Essi hanno compiti
ispettivi riferiti alla regolare canalizzazione delle risorse, alla
corretta applicazione dei regolamenti del personale, alla correttezza
dei rapporti amministrativi, nonché quelli a loro assegnanti dal
Comitato direttivo nazionale.
4. Si attivano su
esplicito mandato conferito da organismi dirigenti o da strutture che
riferiscono i risultati delle ispezioni ad essi, oltreché, se del
caso, al Collegio dei sindaci di riferimento nel caso le ispezioni
riguardino tematiche che coinvolgono più strutture, riferiscono i
risultati delle ispezioni alla FP CGIL nazionale.
5. Le modalità di
procedura e di funzionamento degli ispettori sono determinate da un
apposito regolamento proposto dagli ispettori stessi ed approvato dal
Comitato Direttivo.
6. Gli Ispettori
partecipano alle riunioni del Comitato direttivo nazionale senza
diritto di voto.
TITOLO IV
DELL’AMMINISTRAZIONE
Art. 21
Contributi sindacali e solidarietà
1. La FP CGIL, in
quanto libera associazione, realizza la propria autonomia finanziaria
mediante la contribuzione volontaria dei lavoratori; ciò avviene con
la tessera, con la firma da parte delle/gli iscritte/i della delega
per la trattenuta delle quote sindacali sulla retribuzione, con la
contribuzione mensile, con sottoscrizioni autorizzate di volta in
volta dagli organi dirigenti delle strutture FP CGIL che ne hanno
facoltà, con contributi volontari di singoli lavoratori. Sono lecite
altre forme di sostegno, purché mantengano la caratteristica della
volontarietà e siano espressamente finalizzate oltre che regolamentate
ed iscritte a bilancio nella voce "entrate".
2. L'utilizzo dei
proventi derivanti dalla prestazione di servizi é regolato dal
Comitato direttivo della FP CGIL.
3. La contribuzione
sindacale è stabilita secondo le modalità decise dal Comitato
direttivo della FP CGIL. La quota tessera e i contributi sindacali
sono intrasmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione.
4. Le contribuzioni
versate dai lavoratori a qualsiasi titolo sono patrimonio collettivo
di tutta la FP CGIL e sono vincolate alla normativa generale sui
finanziamenti e sui riparti.
5. I riparti devono
essere effettuati in modo automatico, garantendo la regolarità di
finanziamento a tutte le strutture mediante il metodo della
canalizzazione.
6. Non è ammessa per
alcuna struttura la possibilità di utilizzare percentuali di riparto
spettanti ad altre strutture.
7. La normativa
generale, valevole indistintamente, per tutte le istanze, sul
finanziamento e sui riparti è stabilita dal Comitato direttivo
nazionale della CGIL. Le FP Cgil regionali, le federazioni o sindacati
di categoria decidono nei loro Comitati direttivi i criteri di riparto
conseguenti a tale normativa generale.
8. La FP Cgil e tutte
le sue strutture non possono distribuire agli associati, anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione, riserve o capitale, durante la
vita dell'Associazione salvo diverse disposizioni legislative.
9. In caso di
scioglimento di una struttura della FP CGIL, il patrimonio, salvo
diversa destinazione imposta dalla legge, sarà attribuito ad altra
istanza della FP CGIL designata dal Centro regolatore competente
sentito l'organismo di controllo previsto dall'art. 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996 n.662.
10. In caso di
scioglimento della FP CGIL Nazionale, il suo patrimonio, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge, sarà devoluto in base a quanto
previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.
Art. 22
Attività amministrativa
1. L'attività
amministrativa della FP CGIL deve basarsi su una politica dei costi e
dei ricavi correlati alle esigenze e alle possibilità economiche di
ciascuna struttura e su una regolare tenuta contabile, tecnicamente
corretta e documentata, basata su criteri di verità, di chiarezza e di
trasparenza.
2. A questo fine
devono essere osservate le seguenti norme:
a) predisposizione annuale, da parte delle Segreterie, attraverso
l'applicazione del modello di "Piano unico dei conti", in conformità
alla Legge 460 del 4/12/1997 del Bilancio consuntivo e del Bilancio
preventivo, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e
relazione illustrativa del Bilancio; il Comitato direttivo di ogni
struttura è chiamato ad approvare il bilancio consuntivo entro il mese
di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento e il bilancio
preventivo entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di
riferimento;
b) ogni struttura deve tenere la contabilità a disposizione del
Collegio dei sindaci revisori, delle istanze direttive della struttura
interessata e delle strutture di livello superiore che hanno la
facoltà di esercitare il controllo amministrativo;
c) l'attività amministrativa dei Comitati degli iscritti, dei comitati
interaziendali é ricompresa in quella delle strutture di livello
superiore con l'ausilio di specifici regolamenti finanziari approvati
dai centri regolatori;
d) i bilanci consuntivi e preventivi devono essere annualmente resi
pubblici con mezzi di comunicazione idonei fra le/gli iscritte/i alle
rispettive strutture.
Art. 23
Autonomia giuridica e amministrativa
1. La FP CGIL
Nazionale, le FP CGIL Regionali e Territoriali (cancellato: Nazionale,
le FP-Cgil regionali, le Camere del lavoro territoriali o
metropolitane, e le federazioni o sindacati di categoria ai livelli
nazionali, regionali, territoriali, gli enti e istituti confederali)
sono associazioni giuridicamente e amministrativamente autonome e,
pertanto, strutture diverse non rispondono delle obbligazioni assunte
da qualsiasi organizzazione, ad esse aderenti, salvo quanto stabilito
diversamente dai singoli Statuti in virtù di norme di legge.
2. A fronte di
eventuali decisioni amministrative, assunte da singoli dirigenti, al
di fuori di orientamenti assunti in organismi dirigenti collegiali, o
comunque al di fuori dalle regole decise dall'organizzazione che
comportino oneri alle strutture dirette, la FP CGIL e le sue strutture
possono rivalersi, nelle forme e nelle modalità consentite dalle leggi
vigenti, sui responsabili di tali decisioni arbitrarie.
TITOLO V
DELLA GIURISDIZIONE INTERNA
Art. 24
Sanzioni disciplinari
1. E' passibile di sanzioni disciplinari l'iscritta o l'iscritto il
cui comportamento sia contrario ai principi di democrazia e di
garanzia di altre/i iscritte/i o risulti lesivo per l'organizzazione
sindacale o configuri violazione di principi o norme dello Statuto.
2. Le sanzioni
applicabili, in ordine di gravità, sono le seguenti:
a. biasimo scritto;
b. sospensione da tre
a dodici mesi dall'esercizio delle facoltà d'iscritta/o;
c. in caso di
iscritta/o con incarichi di dirigente a qualsivoglia livello,
destituzione dalla/e carica/he sindacale/i ricoperta/e;
d. espulsione
dall'organizzazione.
Tali sanzioni vengono
irrogate, in relazione al tipo e alla gravità dell'infrazione, per:
a) comportamenti e
atteggiamenti in contrasto con i principi fondamentali dello Statuto;
con le regole in esso precisate; con le corrette norme di leale
comportamento nell'organizzazione; con le norme fissate nei
regolamenti approvati dagli organi statutari. La violazione, in
particolare, delle norme elettorali comporta la decadenza dagli
incarichi sindacali di carattere elettivo e la ineleggibilità, per
almeno due anni, a qualunque incarico;
b) molestie e ricatti sessuali;
c) reati dolosi, esclusi in ogni caso quelli di opinione;
d) atti affaristici o di collusione con la controparte.
3. In casi di
particolare gravità, derivanti da sottoposizione a procedimenti
penali, con esclusione dei reati di opinione e, comunque, nei casi di
provvedimenti restrittivi della libertà della persona, la Segreteria
del centro regolatore di riferimento o di quello superiore se il caso
si riferisce al centro regolatore competente può sospendere
cautelativamente l'iscritto dalla carica ricoperta o dall'esercizio
della facoltà di iscritto, per il tempo strettamente necessario
all'inchiesta e alla decisione di prima istanza e all'esame
dell'eventuale ricorso. Il Comitato direttivo del centro regolatore
competente relativo dovrà, entro 30 giorni, ratificare tale decisione.
La sospensione cautelativa non costituisce sanzione disciplinare. E’
facoltà dell’iscritto, oggetto di tale provvedimento, richiedere
l’attivazione del Comitato di Garanzia competente; in tale caso il
provvedimento di sospensione cautelare cessa con le decisioni del
Comitato stesso.
4. Le norme
disciplinari interne non sostituiscono in alcun modo l'obbligo
generale (da parte delle Segreterie delle strutture interessate) della
comunicazione all'autorità giudiziaria di tutti i fatti penalmente
illeciti nei confronti dell'organizzazione, né sostituiscono il
diritto ad eventuali azioni civili per il risarcimento dei danni
subiti dall'organizzazione.
Art. 25
Il Collegio di verifica
1. Il Collegio di verifica è composto da 5 componenti e altrettanti
supplenti con funzione di surroga degli assenti. Esso è eletto a voto
palese dal Congresso nazionale della FP CGIL a maggioranza qualificata
di almeno il 75 per cento dei votanti, tra le iscritte/i con un minimo
di 10 anni di anzianità di iscrizione alla CGIL e con riconosciuto
prestigio, autonomia e indipendenza.
2. Nel caso, per
effetto di dimissioni o decadenze di componenti il Collegio, il numero
di supplenti si riducesse a 4, il Comitato direttivo nazionale può
provvedere a sostituzioni, con voto a maggioranza del 75 per cento dei
votanti.
3. Il Collegio di
verifica, su richiesta di uno o più iscritte/i o di una struttura,
svolge indagini e controlli sulle procedure e sugli atti dei vari
organismi e dei dirigenti e funzionari sindacali, in relazione allo
loro rispondenza alle norme statuarie e regolamentari e alle decisioni
regolarmente assunte dagli organi della FP CGIL, con la possibilità di
esprimere parere vincolante e nei, casi più gravi, di annullare
totalmente o parzialmente atti giudicati irregolari.
4. Qualora
l’annullamento totale o parziale degli atti fosse determinato da un
comportamento contrario ai principi di democrazia e di garanzia di
altri/altre iscritti/e o che risulti lesivo per l’organizzazione, il
Collegio di Verifica trasmette gli atti e le proprie deliberazioni al
Comitato di Garanzia di riferimento per quanto di competenza.
5. Il Collegio di
verifica nazionale della FP CGIL ha giurisdizione sull'attività delle
proprie strutture di livello inferiore, compresi i comitati degli
iscritti.
6. Contro le
decisioni del Collegio di verifica è possibile il ricorso, in seconda
e ultima istanza, al Collegio statutario della CGIL nazionale.
7. Le decisioni del
Collegio di verifica sono assunte con maggioranza qualificata dei 2/3
dei componenti.
8. Le modalità di
procedura e funzionamento interno dei Collegi di verifica sono
determinate da un apposito regolamento proposto dagli stessi ed
approvato dal Comitato Direttivo, secondo le indicazioni del Comitato
Direttivo della CGIL; il Collegio elegge nel proprio seno una
Presidenza.
9. I componenti
effettivi e supplenti dei Collegi di verifica partecipano alle
riunioni del Comitato direttivo nazionale senza diritto di voto.
Art. 26
Per tutte le materie
non specificatamente regolate dal presente Statuto, si fa riferimento
allo Statuto della CGIL.
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